LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 12-01-1985
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA
SOCIALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 8
del 16 gennaio 1985

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 5 del 1999 Articolo 52

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 27 del 1992 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 18 del 1992 Articolo 63

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 19 del 1993 Articolo 59

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 34 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 16 del 1994 Articolo 59

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 19 del 1994 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 38 del 1994 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 50 del 1994 Articolo 47

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 7 del 1995 Articolo 46

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 7 del 1995 Articolo 47

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 9 del 1996 Articolo 48

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 7 del 1997 Articolo 42

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 37 del 1997 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 13 del 1998 Articolo 45

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 3 del 1999 Articolo 187

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 5 del 1994 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 50 del 1994 Articolo 47

 

 Iniziative promozionali
 Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni
che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la
regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di
programmi e attività  di aggregazione sociale e ogni altro
intervento idoneo a favorire l' autonomia e le opportunità 
di realizzazione di singole persone e di gruppi;  promuovono,
altresì , interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano
e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di
individui e di grupppi socialmente più  deboli.
  La Regione e gli Enti locali, nell' esercizio delle proprie
competenze, operano per l' abolizione delle barriere architettoniche.
  In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per
l' adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al
pubblico nonchè  delle strutture di interesse socio - assistenziale
esistenti o in corso di realizzazione.
  La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche
per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti
l' assistenza sociale, nonchè  per individuare modelli assistenziali
ed attività  di servizio più  consone alle esigenze
dell' utenza.
  Le finalità  di cui al precedente comma sono perseguite,
sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine
alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata
professionalità .

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